Non occorre nessun intervento sugli impianti domestici se questi sono in regola con le norme precedenti, ossia se ci sono tutte le certificazioni di sicurezza anche se queste sono precedenti al
nuovo Regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici. In caso di vendita o di affitto di un appartamento, invece, il contratto non si può fare se non c'è la certificazione, a meno che la
controparte non accetti espressamente, e per scritto, che gli impianti possono non essere a norma. Sono le due importanti precisazioni contenute in una una Circolare del ministero dello Sviluppo
Economico che fa chiarezza su alcune questioni interpretative sul Regolamento entrato in vigore il 27 marzo.
Nessun intervento sui “vecchi”impianti – Il primo importante chiarimento è dunque quello che riguarda tutti gli impianti. Si deve fare
qualcosa, oggi, per mettersi a norma? No, è la risposta del ministero: la sicurezza degli impianti – precisa infatti il testo - deve essere valutata in base alla loro conformità alla norme di
sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. E inoltre “nessuna norma del regolamento, pone un nuovo generale obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti
preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.” Quindi nessun controllo e nessuna spesa da mettere in conto. Quando si cede l'appartamento - Chi si
appresta a vendere casa, invece, deve tener conto del fatto che il Regolamento rende obbligatorio consegnare a chi compra tutta la documentazione sulla sicurezza degli impianti e questo deve
risultare dal rogito. Non è una novità, visto che legge lo impone fin dal 1991, ma ora quest'obbligo è stato meglio precisato come “garanzia del venditore” , e inoltre la Circolare ribadisce che la
documentazione sulla sicurezza va consegnata al momento in cui l'immobile viene ceduto, non solo in vendita ma anche in affitto o comodato gratuito.
La “garanzia” del venditore– Il Regolamento sulla sicurezza, infatti, prevede che “L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti
alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità”.
Con questa clausola in sostanza il venditore assume su di sé la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall'eventuale non conformità che si dovesse appurare in seguito.
Niente certificati solo con una clausola esplicita - La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma poiché il Codice Civile consente agli interessati di accordarsi sulla
limitazione o l'esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia taciuto in mala fede eventuali vizi dell'immobile, è comunque possibile accordarsi diversamente; ma
non semplicemente omettendo la clausola sulla garanzia o utilizzando formule generiche. In sostanza, puntualizza la Circolare, il notaio in questo caso deve mettere nero su bianco che le parti
accettano di limitare o escludere la garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun
impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili. Senza questa clausola o senza i documenti il rogito non si può più fare. E lo stesso vale, ricordiamolo, per i contratti d'affitto.